ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ARBITRATO
   
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A
rt. I - Natura, Scopi, Sede e Durata
L'Associazione Italiana per l'Arbitrato (A.I.A.), è un'Associazione senza fine di lucro, che si propone:
a)    di promuovere lo studio, la diffusione e l'efficiente impiego dell'arbitrato e di altri strumenti di prevenzione e composizione delle controversie, anche mediante il miglioramento della relativa normativa;
b)    di organizzare servizi per lo svolgimento di procedimenti arbitrali e di altri procedimenti per la prevenzione e composizione delle controversie;
c)    di cooperare, per il raggiungimento dei fini di cui alle lettere a) e b), con organismi italiani e stranieri aventi analoghe finalità;
d)    di effettuare e promuovere - anche in collegamento con altre istituzioni - pubblicazioni, studi e convegni interessanti l'arbitrato e gli altri strumenti di cui alla lettera a);
e)    di svolgere ogni altra attività che ritenga utile per il conseguimento delle proprie finalità.
L'Associazione ha sede in Roma e può istituire uffici in altre città.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.  II - Soci
I Soci si suddividono in Soci sostenitori e Soci ordinari.  Sono Soci sostenitori tutti coloro che, intendendo offrire all'Associazione un particolare sostegno, abbiano fatto richiesta di ammissione a tale categoria con lettera indirizzata al Presidente dell'Associazione, accettando di corrispondere il contributo fissato dal Consiglio per questa categoria di Soci.
Sono Soci ordinari tutti gli altri.

Art. III - Ammissione dei Soci
Possono essere Soci enti, associazioni, persone giuridiche e persone fisiche.
Le domande di ammissione all'Associazione sono sottoposte al giudizio insindacabile del Consiglio.
I Soci sono tenuti ad osservare lo statuto ed a dare la propria collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei fini istituzionali.

Art.  IV - Rapporto Associativo
L’impegno associativo dura a tempo indeterminato.
All’atto dell’ammissione di un ente, il Consiglio autorizza la limitazione temporale della durata del rapporto associativo, in osservanza degli obblighi statutari dell’ente medesimo o dei vincoli imposti allo stesso, senza che ciò possa comportare una qualsiasi limitazione nei rapporti associativi non funzionalmente correlata a detta temporaneità.
Il rapporto associativo si scioglie mediante disdetta da comunicarsi al Presidente, entro tre mesi dalla fine dell’anno, con lettera raccomandata, od esclusione da deliberarsi dal Consiglio in caso di continua morosità, di gravi inadempienze o di attività comunque contraria all’Associazione.
In quest'ultimo caso, il provvedimento del Consiglio è comunicato al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contro di esso è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
In caso di cessazione del rapporto associativo resta comunque l'obbligo di pagare il contributo per l'anno in corso. Il rapporto associativo per enti ed associazioni si risolve in caso di scioglimento della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.
La qualifica di Socio non è trasmissibile.

Art.  V - Organi dell'Associazione
Gli organi dell'associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio
c) il Comitato Esecutivo
d) il Presidente
e) la Corte d'Arbitrato
f) il Comitato Scientifico
g) il Collegio dei Revisori dei conti
h) il Collegio dei Probiviri
i) il Segretario Generale

Art.  VI - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.
L'Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo e delibera le modificazioni dello statuto; fissa il numero e nomina per un triennio i membri del Consiglio, del Comitato Scientifico, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri; essi possono essere confermati e rimangono in carica, dopo la scadenza del termine, fino alla ricostituzione dei rispettivi organi.
L'Assemblea si riunisce quando lo ritenga opportuno il Consiglio o ne facciano richiesta almeno un quinto dei Soci; nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti di cui si chiede la discussione.

Art.  VII - Convocazione e Svolgimento dell'Assemblea - Interpello
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci con comunicazione, contro ricevuta, a mezzo raccomandata, corriere, fax, posta elettronica,  trasmessa almeno quindici giorni prima della data stabilita, con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della riunione e dell’ordine del giorno e contenente altresì, in caso di proposte di modifiche dello statuto, il testo delle proposte medesime.
All'Assemblea hanno diritto di intervenire, anche a mezzo di delega, i Soci in regola col pagamento del contributo; ogni Socio sostenitore od ordinario ha diritto ad un voto.
Ove l'Assemblea decida di procedere a votazione a scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea nomina fra i presenti due scrutatori.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di due terzi dei Soci.
L'elezione dei Consiglieri dovrà ispirarsi al principio di assicurare un’equa rappresentanza delle varie componenti della base associativa.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario Generale nonché, ove siano stati nominati, dagli scrutatori.
Fatta eccezione per l'ipotesi di scioglimento dell'Associazione, la convocazione dell'Assemblea può essere sostituita dall’interpello dei Soci. Le proposte di delibera inviate ai Soci con le modalità di cui al primo comma  si intendono approvate quando la maggioranza delle risposte pervenute all’Associazione entro quarantacinque giorni dall’invio della lettera d'interpello risulti favorevole alle proposte stesse.

Art.  VIII - Consiglio
Il Consiglio è composto di non meno di diciannove e non più di trenta membri.                        
La nomina di un Consigliere spetta al Comitato scientifico, la restante parte ai Soci, ai sensi dell'articolo precedente.
Il Consiglio dura in carica un triennio, può integrarsi in qualsiasi momento cooptando altri membri entro il numero massimo indicato nel primo comma ed in numero non superiore ai componenti in carica nominati dall'Assemblea.
I membri nominati per cooptazione restano in carica fino al rinnovo del Consiglio.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

Art.  IX - Poteri e Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente dell'Associazione e, ove lo ritenga opportuno, uno o più Vice Presidenti; nomina il Segretario Generale dell'Associazione; detta le direttive per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. I e per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e lo sottopone all'Assemblea; stabilisce la misura dei contributi associativi; adotta provvedimenti per l'amministrazione straordinaria del patrimonio; approva il regolamento per i servizi d'arbitrato e gli altri regolamenti eventualmente necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; delibera l'istituzione di uffici in altre città; nomina, su proposta del Comitato Scientifico, il Presidente, uno o più Vice Presidenti, i membri ed il Segretario Generale della Corte d'Arbitrato.
Il Consiglio può istituire Commissioni sia permanenti sia temporanee, fissandone i compiti.  Le conclusioni delle Commissioni sono, se del caso, sottoposte al Consiglio per le eventuali deliberazioni.
Il Consiglio è convocato, con un preavviso di almeno sette giorni, dal Presidente o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
Su iniziativa del Presidente, il Consiglio può deliberare per corrispondenza.  Le proposte di delibera sono inviate ai membri del Consiglio per raccomandata, corriere, fax, posta elettronica e si intendono approvate quando la maggioranza delle risposte pervenute all'Associazione entro trenta giorni dall'invio della lettera di interpello risulti favorevole alle proposte stesse.

Art.  X - Integrazione del Consiglio
Il Consiglio può essere integrato, oltre il numero dei componenti fissati dall'Assemblea e dal Consiglio da tre membri, designati rispettivamente dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero di Grazia e Giustizia e da altro Ministero interpellato dal Presidente, una volta intervenuto il gradimento delle Amministrazioni interessate.

Art.  XI - Comitato Esecutivo
Il Consiglio può costituire nel proprio seno un Comitato Esecutivo composto di non meno di cinque e non più di nove membri; vi fanno parte di diritto: il Presidente dell’Associazione, che lo presiede, ed i Vice Presidenti dell’Associazione.
Del Comitato Esecutivo fanno parte almeno un Consigliere espresso dagli Enti camerali (Unioncamere, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni regionali) ed uno espresso dagli altri Soci ordinari nonché il Consigliere espresso dal Comitato scientifico.
Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio in merito al proprio operato.
Il Comitato scade insieme al Consiglio.

Art.  XII - Il Presidente
Il Presidente rappresenta l'Associazione anche in giudizio. Convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico, curando l'esecuzione delle loro delibere; qualora in caso di votazioni degli Organi che presiede, non si formi la maggioranza, il voto del Presidente è determinante.
In caso di suo impedimento, il Presidente è sostituito, in tutte le funzioni ed i poteri che gli sono attribuiti dal presente Statuto, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.  L'anzianità è determinata, rispettivamente, dalla nomina a Vice Presidente o a Consigliere; in caso di parità di nomina, dall'età.

Art.  XIII - Corte di Arbitrato
La Corte di Arbitrato è composta da un minimo di tre e non più di dodici membri; essa amministra i servizi arbitrali e quelli relativi agli altri strumenti per la prevenzione e la composizione delle controversie in conformità di appositi regolamenti.
I componenti della Corte sono nominati per un triennio ed alla scadenza del termine restano in carica il tempo necessario per portare a compimento gli incarichi loro affidati; i componenti della Corte possono essere confermati.

Art.  XIV- Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico è composto di non  meno di dieci e non più di venti membri nominati dall'Assemblea. Esso è presieduto dal Presidente dell'Associazione coadiuvato da un Vice Presidente eletto dal Comitato nel proprio seno.  Ne fa parte, senza diritto di voto, il Segretario Generale dell’Associazione.

I membri sono scelti tra personalità distintesi nel campo dell'arbitrato, del diritto commerciale e del commercio interno ed internazionale.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
In particolare, il Comitato scientifico:
-  fornisce al Consiglio indicazioni per la predisposizione del programma annuale di attività dell'Associazione;
- elabora proposte per lo sviluppo dell'attività dell'Associazione, sia nei rapporti con la pubblica amministrazione che con istituzioni nazionali ed internazionali;
-  formula suggerimenti per il conseguimento e la migliore divulgazione degli obiettivi e dei risultati dell'attività dell'Associazione;
- si pronunzia sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente e dal Consiglio.

Art. XV - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea. Il Presidente può essere scelto tra i Magistrati della Corte dei conti o tra i Ragionieri dello Stato.
Il Collegio esercita il controllo della gestione contabile-amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all’Assemblea; accerta la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione.
I Revisori dei conti partecipano all'Assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio.

Art.  XVI - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri,  conosce   dei ricorsi   avverso i provvedimenti del Consiglio con i quali il rapporto associativo è risolto anticipatamente per morosità, indegnità o altri gravi motivi, nonché, più in genere, di tutte le controversie relative al rapporto associativo.

Art. XVII – Segretario Generale
Il Segretario Generale provvede alla gestione ordinaria dell’Associazione e ne dirige gli uffici, curandone il buon funzionamento. Egli provvede, secondo le direttive del Consiglio e del Comitato Esecutivo a tutte le operazioni amminstrative-contabili inerenti alla gestione dell’attività dell’Associazione e del suo patrimonio.
Partecipa, senza diritto di voto, alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico, esercitandovi le funzioni di segretario.

Art.  XVIII - Contributi
Il  contributo fissato  annualmente dal Consiglio, deve essere versato per la prima volta all'atto    dell'ammissione del Socio e, successivamente, entro il mese di febbraio di ogni anno; il contributo non è trasmissibile. Ogni Socio può versare contributi volontari per il buon funzionamento dell’Associazione.

Art.  XIX - Fondo Comune
Il fondo comune è alimentato dai contributi dei Soci e dai beni che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.
I prelevamenti delle disponibilità depositate presso aziende di credito o altri istituti finanziari sono effettuati con la firma del Presidente o del Segretario Generale o di altra persona a ciò delegata dal Consiglio.
Non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio provvede alle operazioni di liquidazione avvalendosi, se del caso, dell'opera di un professionista. Il bilancio finale di liquidazione è approvato dall'Assemblea che delibera sulla destinazione dell'eventuale attivo netto, con l'osservanza  di quanto imposto al riguardo dalla legge.

 

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